Sez. L, Sentenza n. 1052 del 02/02/1991 (Rv. 470784 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro | In genere - Pagamento da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS - Termine di sessanta giorni - Decorrenza - Presentazione della documentazione correlativa - Rilevanza - Predeterminazione della documentazione occorrente - Potere dell'INPS - Insindacabilità da parte del giudice ordinario.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro
Il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 2, settimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 per il pagamento, in ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro, del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps, essendo a questo assegnato per consentirgli di deliberare in ordine a domande corredate della documentazione necessaria per valutare la sussistenza del diritto al trattamento predetto e l'ammontare del medesimo, decorre non dalla mera domanda ma dalla presentazione della correlativa documentazione, la cui predeterminazione da parte dell'istituto previdenziale, nell'esercizio - secondo un criterio di ragionevolezza ed in conformità alle finalità della legge - dei poteri di autoregolamentazione propri della p.a., è legittima ed insindacabile dal giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)