Sez. 6, Sentenza n. 24622 del 09/06/2010 Ud. (dep. 30/06/2010) Rv. 248005 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Professione sanitaria di odontoiatria - Modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 277 del 2003 - Laureati in medicina e chirurgia immatricolati nell'arco temporale compreso tra il 28 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984 - Abilitazione professionale e superamento della prova attitudinale - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione - a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (relativo all'attuazione della Direttiva 2001/19/CE) alla legge n. 409/1985 (istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria) - il fatto del laureato in medicina e chirurgia che, avendo iniziato la propria formazione universitaria in medicina nel periodo di tempo ricompreso tra la data del 28 gennaio 1980 e quella del 31 dicembre 1984, risulti in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e sia iscritto all'albo degli odontoiatri per esercitare tale attività , previo superamento della prova attitudinale di cui al D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 386 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/2003 num. 277 art. 4, Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., Legge 31/10/1988 num. 471 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)