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Sez. 6, Sentenza n. 47532 del 13/11/2013 Ud. (dep. 29/11/2013) Rv. 257455 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività professionale di odontoiatra - Diplomi rilasciati da uno Stato dell'Unione Europea - Esercizio della professione in Italia - Legittimità - Condizioni - Formale riconoscimento delle Autorità italiane - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257455-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

In tema di abusivo esercizio di una professione, lo svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell'Unione non configura gli estremi del reato previsto dall'art. 348 cod. pen. solo se l'interessato abbia presentato domanda al Ministero della Sanità e questo, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione. (Fattispecie in cui è stata confermata la condanna di un soggetto che aveva esercitato la professione di odontoiatra mentre era in corso la procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati da altro paese membro dell'Unione europea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 7, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 25/07/1978 num. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)