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Sez. L, Sentenza n. 12162 del 02/07/2004 (Rv. 574067 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Prescrizione dell'uso della lingua italiana - Istruzione agli atti giuridici non processuali ma coordinati al processo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574067-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

L'art. 122, comma primo, cod. proc. civ., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influenza immediata nel rapporto processuale, anche se ad esso sono coordinati, né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori del processo e ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidonea un'attestazione, autenticata da un'autorità estera, circa la qualità di eredi dei ricorrenti, perché la qualità della predetta autorità non era desumibile dal documento redatto in lingua croata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)