Sez. 1, Sentenza n. 4130 del 28/09/1977 (Rv. 387790 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'art 274 primo comma cod civ, nel testo fissato dall'art 117 della legge 19 maggio 1975 n 151 (riforma del diritto di famiglia), ove dispone che l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita e ammessa solo quando concorrano 'specifiche circostanze tali da farla apparire giustificatà, va inteso nel senso che, al fine dell'indicata ammissibilita, non e necessaria l'acquisizione di elementi forniti di decisivo, o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che l'inchiesta sommaria all'uopo prevista, in relazione alle indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova dei quali intenda avvalersi nel successivo procedimento di piena cognizione, sia tale da convincere il giudice sulla esistenza di un fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. (V 2979/76, mass n 381743).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)