Sez. 1, Sentenza n. 1942 del 04/04/1979 (Rv. 398344 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI RICHIESTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI RICHIESTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
Il primo comma dell'art 274 cod civ (nel testo modificato dall'art 117 della legge 19 maggio 1975, n 151), il quale esige che per la ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione di paternita o di maternita naturale debbono concorrere "specifiche circostanze" che la facciano ritenere giustificata, non va inteso nel senso che, a seguito della riforma del diritto di famiglia, sia necessaria una piu particolareggiata esposizione o descrizione di circostanze, ovvero una piu evidente Determinazione o precisione di elementi in rapporto al concepimento del figlio naturale, ma introduce solo l'esigenza di una indispensabile correlazione fra le concrete circostanze enunciate e gli eventi assunti, in funzione della attendibilita della sostenuta responsabilita del concepimento della prole naturale, essendo venuta meno l'elencazione tassativa delle ipotesi contenuta nel testo previgente dell'art 269 cod civ, in presenza delle quali soltanto era consentita la dichiarazione giudiziale della paternita o della maternita naturali. (V 3027/78, mass n 392466; (V 4130/77, mass n 387790; (V 471/77, mass n 384023; (V 2929/76, mass n 381743).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)