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Sez. 1, Sentenza n. 2979 del 27/07/1976 (Rv. 381743 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECISIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA - CRITERIO - ECCEZIONI DI IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - ESAME DELIBATIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381743-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECISIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA - CRITERIO - ECCEZIONI DI IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - ESAME DELIBATIVO - LIMITI.*

Il tribunale - e la Corte d'appello in Sede di reclamo - pronunziando sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, a sensi dell'art 274 cod civ, debbono limitarsi ad accertare l'esistenza di indizi (o di specifiche circostanze, secondo l'analoga formulazione dell'art 117 della legge 19 maggio 1975, n 151) tali da far apparire giustificata l'Azione che si intende instaurare limitandosi a conoscere delle eccezioni di improponibilita dell'Azione (per decadenza, giudicato, transazione) in via meramente delibativa al solo fine di emettere la decisione sull'ammissibilita dell'Azione instauranda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)