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Sez. L, Sentenza n. 514 del 03/02/1978 (Rv. 389818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - MISURA MINIMA - MAGGIOR DANNO E SVALUTAZIONE - PROVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - MISURA MINIMA - MAGGIOR DANNO E SVALUTAZIONE - PROVA - AMMISSIBILITA.*

Il principio secondo cui ha carattere di penalita a carico del datore di lavoro il risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilita, previsto dall'art 18, secondo comma, della legge n 300 del 1970, in favore del dipendente illegittimamente licenziato, va inteso nel senso che il minimo predeterminato che e in ogni caso assicurato al lavoratore, e superabile qualora egli dimostri di aver subito un danno effettivamente maggiore, non escluso quello causato dalla svalutazione monetaria (art 429 cod proc civ). (V 1824/76, mass n 380608).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)