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Sez. L, Sentenza n. 1824 del 20/05/1976 (Rv. 380608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITA EX ART 18, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NATURA - ACCERTAMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITA EX ART 18, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NATURA - ACCERTAMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

Il risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilita di retribuzione, previsto dall'art 18 secondo comma dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) in favore del dipendente illegittimamente licenziato, ha carattere di penalita a carico del datore di lavoro. In ordine a detto risarcimento, pertanto, non e influente l'indagine rivolta ad accertare se e quando il lavoratore abbia trovato altra occupazione. (V 1030/74, mass n 368981).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)