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Sez. 4, Sentenza n. 4195 del 20/03/1997 Ud. (dep. 09/05/1997) Rv. 208528 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Sussistenza - Mancanza della stessa - Sentenza di non luogo a procedere - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208528-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

L'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini vale a rimuovere una condizione di improcedibilità dell'azione penale, costituita dal provvedimento di archiviazione, e a consentire la riproposizione dell'azione penale con la nuova iscrizione della medesima notizia di reato a carico della medesima persona. È perciò corretta la decisione del giudice di dichiarare, in mancanza della detta autorizzazione, l'improcedibilità dell'azione penale per la precedente archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)