Sez. 1, Sentenza n. 2788 del 30/04/1996 Cc. (dep. 05/06/1996) Rv. 205283 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Riapertura delle indagini | Nuovo procedimento per fatto già oggetto di archiviazione - Onere del P.M. di dar prova dell'intervenuta autorizzazione alla riapertura - Sussistenza - Assenza dell'autorizzazione - Effetto preclusivo - Dovere del giudice di rilevarlo.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Riapertura delle indagini
Devono ritenersi preclusi, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, l'instaurazione di un nuovo procedimento e l'esercizio dell'azione penale riguardanti un fatto già oggetto di archiviazione, sicché il giudice, qualora il pubblico ministero non abbia dato dimostrazione di aver ottenuto l'autorizzazione predetta, deve prendere atto della mancanza del presupposto per procedere. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa di una misura cautelare, che aveva omesso di motivare circa l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini concernenti un fatto in relazione al quale il ricorrente aveva documentato essere intervenuta l'archiviazione). (V. Corte Cost., ord. n. 27 del 18 gennaio 1995).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)