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Sez. 3, Sentenza n. 2281 del 02/02/2006 (Rv. 588085 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace resa secondo equità - Ricorribilità in cassazione per vizi di motivazione - Limiti - Inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588085-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, il difetto di motivazione è deducibile in cassazione soltanto sotto il profilo della mancanza di essa o della sua enunciazione meramente apparente, in quanto il giudice di pace, quando sceglie di allontanarsi dallo stretto diritto, non può limitarsi ad affermare che ciò gli sembra equo, ma deve dar conto delle ragioni per cui un determinato comportamento gli appare meritevole di tutela più o meno ampia rispetto alla valutazione data dall'ordinamento positivo, evidenziando come questo apprezzamento sia obiettivamente giusto in base a quei particolari di fatto che rilevano specificamente nel giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)