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Sez. 1, Sentenza n. 17650 del 11/12/2002 (Rv. 559154 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Applicazione anche alle violazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore - Configurabilità - Pregiudizio subito da soggetto deceduto prima della data suddetta - Invocabilità della legge da parte dell'erede - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559154-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, contempla, senza limitazioni di sorta, le violazioni dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Italia (avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848), anche se prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 89 del 2001. Tale ambito applicativo non incide, però, sull'efficacia "ex nunc" della disposizione - in quanto costitutiva del diritto a riparazione in dipendenza di quelle circostanze -, in assenza di un'espressa previsione di retroattività, con la conseguenza che la morte della vittima di tempi irragionevoli del processo, se intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, osta alla nascita del diritto in questione e, quindi, alla sua trasmissione agli eredi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)