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Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 22/07/2005 (Rv. 583465 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583465-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Poichè la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo era prevista come fatto generatore di danno e correlativa ipotesi di responsabilità dall'ordinamento nazionale a seguito e per effetto della ratifica, da parte dell'Italia, avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla legge n.89/2001 - che al 1° comma dell'art.2 riconosce sul piano nazionale il diritto alla riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale subito per effetto della violazione del diritto a ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall'art.6, par. 1, della Convenzione predetta - non può attribuirsi carattere innovativo avendo essa solo previsto e regolato uno speciale procedimento per quel tipo di vertenze, senza istituire una nuova ipotesi di responsabilità, prima ignota al vigente ordinamento interno. Pertanto, posto che neanche gli artt. 3 e 4 della legge n. 89/2001, i quali dettano le norme procedimentali per la liquidazione dell'equa riparazione, pongono limitazione alcuna alla tutela del diritto al ragionevole processo, in relazione a fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, si deve ritenere che, a decorrere da tale momento e fermi restando i limiti di decadenza previsti dall'art. 4, il giudice nazionale deve tenere conto dell'intera irragionevole durata del processo, ancorchè maturatasi nel periodo precedente al 18 aprile 2001.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)