Sez. 1, Sentenza n. 19634 del 30/09/2004 (Rv. 577453 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Applicabilità alle violazioni verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Poiché gli artt. 3 e 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che dettano le norme procedimentali per la liquidazione dell'equa riparazione, non pongono limitazione alcuna alla tutela del diritto alla ragionevole durata del processo in riferimento a fatti pregressi all'entrata in vigore della legge, si deve ritenere che - fermi restando i limiti di decadenza previsti dall'art. 4 della citata legge, che espressamente richiede che il giudizio presupposto sia ancora pendente o sia stato definito con sentenza definitiva da non più di sei mesi, - a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, il giudice deve tener conto dell'intera durata irragionevole durata del processo, ancorché maturatasi nel periodo precedente, e ciò avendo la legge citata, rimuovendo l'ostacolo precedentemente esistente, previsto e regolato soltanto uno speciale procedimento per la soluzione di tale vertenza, senza peraltro istituire una nuova ipotesi di responsabilità, prima ignota al vigente ordinamento, posto che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo era già prevista come fatto generatore di danno dall'ordinamento interno a seguito e per effetto della ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848. Pertanto, ove la sentenza, conclusiva del processo (nella specie, penale) durato eccessivamente, sia passata in giudicato il (18 aprile 2001) giorno di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, il giudice di merito, che sia stato adito nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato di detta sentenza (e quindi nel rispetto del disposto del citato art. 4), deve valutare l'esistenza del danno lamentato rapportandolo all'intero periodo di durata irragionevole durata del processo, e non ad un solo giorno.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)