diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12918 del 13/07/2004 (Rv. 574504 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Cumulo dei contributi versati nelle varie gestioni o nell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Modalità di calcolo della pensione - Utilizzazione per quote dei criteri vigenti nelle varie gestioni - Necessità - Ipotesi di diverse gestioni dei lavoratori autonomi - Inclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574504-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a norma dell'art.16 della legge n. 233 del 1990, la pensione va calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, in base ad un'interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici. Nè, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (v. sentenze 198/2002 e n. 61/1999), può ritenersi costituzionalmente obbligata, ai fini della commisurazione della pensione, la soluzione di riferire a un'unica gestione i contributi versati in differenti gestioni, giustificandosi la diversità di trattamento con i lavoratori che versino ininterrottamente in un'unica gestione, in ragione dell'esistenza di due diverse gestioni previdenziali di cui vanno preservati gli equilibri finanziari e dovendosi escludere che la suddetta scelta legislativa secondo il sistema "pro rata" comporti la mancanza per i pensionati di mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguenti dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 38 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)