Sez. 3, Sentenza n. 15577 del 11/12/2000 (Rv. 542563 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace decise secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione contro le sentenze del giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto è ammissibile solo nell'ipotesi di violazione di norme costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore alle ordinarie, nonché delle norme processuali. È, pertanto, inammissibile la censura con la quale si deduce la violazione delle tariffe in materia di onorari di avvocato, in quanto le norme che fissano i diritti e gli onorari di avvocato, sia con riferimento ai minimi sia ai massimi, sono norme di natura sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)