diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10363 del 07/08/2000 (Rv. 539275 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Cause di valore fino a lire 2.000.000 - Decisione secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione delle tariffe professionali in materia di onorari e diritti di avvocato - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539275-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di pace in controversia avente un valore fino a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza emessa secondo equità (abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge), pertanto in dette controversie le statuizioni relative al "quantum" delle spese processuali liquidate a favore della parte vincitrice, non sono denunciabili in sede di ricorso per cassazione per asserita violazione delle tariffe professionali contenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, non essendo deducibile la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, salvo si tratti di norme costituzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)