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Sez. 3, Sentenza n. 10693 del 27/09/1999 (Rv. 530294 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace decise secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530294-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

La sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto per violazione o falsa applicazione della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento e, ai sensi dell'art. 360 n. 4, per violazione delle norme processuali; deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace per violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato, atteso che le norme che fissano gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore non sono includibili tra le norme processuali, al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, che inoltre sarebbe incongruo ritenere che il suddetto giudice debba decidere secondo equità la contesa giudiziaria e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)