Sez. 3, Sentenza n. 15747 del 13/12/2000 (Rv. 542623 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opponente - Rituale comparizione alla prima udienza - Mancata comparizione a udienza successiva - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Definizione del procedimento nei modi ordinari - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la disposizione di cui all'articolo 23, 5^ comma della legge n. 689 del 1981 - secondo cui se l'opponente ingiustificatamente non compare alla prima udienza il provvedimento opposto viene convalidato - ha natura di norma speciale e non è estensibile ad ipotesi diverse da quella in essa espressamente considerata; pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare il provvedimento impugnato ma definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)