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Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 29/04/1999 (Rv. 525905 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Convalida dell'ordinanza ingiunzione alla prima udienza in caso di mancata comparizione dell'opponente - Presupposti ex Corte cost. n. 534/1990 e n. 507/1995 - Implicazioni - Previo controllo della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione resistente - Necessità - Fattispecie relativa ad opposizione a cartelle esattoriali e alla identificazione dei relativi soggetti passivamente legittimati.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525905-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, poiché la convalida alla prima udienza da parte del pretore del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore a norma dell'art. 23, quinto comma, è subordinata - per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e 507 del 1995 - alla verifica della legittimità del provvedimento sulla base sia della documentazione allegata al ricorso, sia della documentazione relativa all'accertamento, contestazione o notificazione della violazione, prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole a norma del secondo comma del medesimo art. 23 con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione steso in calce al ricorso, la verifica della sussistenza della seconda delle due condizioni resta a sua volta subordinata al preliminare accertamento della ritualità della notifica (da eseguirsi a cura della cancelleria) del ricorso e del relativo decreto in calce all'amministrazione opposta, con la conseguenza che in caso di esito negativo di tale verifica il pretore non deve pronunciare la convalida in questione, ma provvedere ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del principio enunciato in un giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative - proposto sotto il profilo, tra l'altro, della mancata notifica dei verbali di accertamento nel termine, della prescrizione del diritto, della nullità delle cartelle esattoriali per la mancata specificità delle causali, della tardività dell'iscrizione a ruolo -, ritenendo illegittimo il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione in difetto della instaurazione del contraddittorio nei confronti - oltre che del Comune che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo - del Prefetto che aveva emanato i provvedimenti sanzionatori e dell'esattore).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)