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Sez. 3, Sentenza n. 5871 del 06/11/1981 (Rv. 416611 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O DA PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416611-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O DA PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA.*

L'opposizione con cui il debitore eccepisce che il precetto è stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, è diretta a contestare non il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validità processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va pertanto qualificata come opposizione agli Atti esecutivi; con la conseguenza che la Competenza a decidere sulla stessa spetta al pretore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617, primo comma, e 480, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 1056/79, mass n 397249).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)