Sez. 6, Sentenza n. 1732 del 10/05/1999 Cc. (dep. 23/08/1999) Rv. 214326 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Reati ministeriali - Collegio - Poteri - Limiti - Rapporti con la Procura - Fattispecie.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di reati ministeriali, resta ferma l'attribuzione all'ufficio del pubblico ministero della titolarità dell'azione penale e di tutte le previste attività di iniziativa e di partecipazione al procedimento. Non sarebbe quindi conforme alla disciplina legislativa un procedimento per reato ministeriale che si inizi al di fuori della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero; e parimenti in contrasto con la legge è, "pro parte", l'estensione dell'oggetto di un procedimento, pur ritualmente iniziatosi, a fatti diversi da quelli conosciuti e valutati dal medesimo ufficio. (Nella fattispecie, il Collegio per i reati ministeriali, restituendo alla Procura di Roma gli atti di un procedimento relativamente al quale la Procura avrebbe chiesto l'archiviazione, riteneva di domandare alla Procura medesima l'iscrizione del Ministro nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. in ordine a reato diverso rispetto a quello per cui v'era stata richiesta di archiviazione. Su ricorso della Procura, inteso a far dichiarare abnorme la richiesta del Collegio per i reati ministeriali, la Corte, accogliendo il gravame, affermava il principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 6, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge 05/06/1989 num. 219 art. 1, Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)