Sez. 6 - , Sentenza n. 16781 del 21/10/2020 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281089 - 03
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Reati ministeriali - Obbligo del Procuratore della Repubblica di trasmettere gli atti al collegio ex art. 7 legge cost. n. 1 del 1989 - Configurabilità - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA
In tema di reati ministeriali, l'obbligo del Procuratore della Repubblica di trasmettere gli atti al collegio previsto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ed il conseguente divieto di compiere indagini, non consegue automaticamente all'acquisizione di una "notitia criminis" riferita ad un Ministro, ma presuppone che si accerti preliminarmente l'attinenza del comportamento illecito allo svolgimento del "munus publicum" ricoperto.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 6, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Costituzione art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)