Sez. 1, Sentenza n. 28866 del 22/05/2008 Cc. (dep. 11/07/2008) Rv. 240463 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Competenze del Collegio istituito a norma dell'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 - Condizioni - Ipotizzabilità di reati nei confronti dei Ministri o del Presidente del consiglio - Necessità - Ipotesi di non configurabilità di illeciti penali - Competenza del G.i.p. a provvedere - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA
Non è configurabile alcuna competenza del Collegio, istituito a norma dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, allorché non esista, nei loro confronti, una "notitia criminis" qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all'art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al P.M., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri di indagine, spettanti solo al predetto Collegio. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, nella quale il P.M., ricevuta una denunzia nei confronti di un Ministro e ritenuto di non ravvisare in essa fatti di reato, ne aveva chiesto l'archiviazione al G.i.p. il quale, a seguito di opposizione del denunciante che lamentava la sussistenza di reati ministeriali, aveva declinato la propria competenza in favore del Collegio "ex" art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e quest'ultimo aveva sollevato conflitto dinanzi alla Corte suprema).
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Costituzione art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)