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Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 06/02/1998 (Rv. 512282 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512282-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

L'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare richiesta dall'art. 1226 cod. civ. come condizione dell'esercizio da parte del giudice del potere di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto e pertanto deve ritenersi sussistente anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno si presenti difficoltosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)