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Sez. L, Sentenza n. 5738 del 13/11/1984 (Rv. 437413 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI MADRI - INDENNITÀ EX ART. 15, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EROGAZIONE - MODALITÀ - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLA PRESTAZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI - LAVORATRICE AGRICOLA NON ISCRITTA NEGLI APPOSITI ELENCHI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437413-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI MADRI - INDENNITÀ EX ART. 15, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EROGAZIONE - MODALITÀ - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLA PRESTAZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI - LAVORATRICE AGRICOLA NON ISCRITTA NEGLI APPOSITI ELENCHI - ESCLUSIONE.*

L'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nello stabilire che le indennità spettanti alle lavoratrici madri "sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa", ribadisce - per gli assicurati di ogni settore, compreso quello agricolo - il principio dell'automatismo della prestazione (nel senso, cioè, che, una volta costituito il rapporto assicurativo e sorto a carico dell'istituto l'Obbligo della prestazione, questa va corrisposta indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contributi e dall'anzianità della posizione assicurativa), ma non attribuisce il diritto all'indennità a persone che non possono qualificarsi soggetti assicurati e, in particolare, alla lavoratrice agricola non iscritta negli appositi elenchi per non aver compiuto il prescritto minimo (cinquantuno giornate) di attività lavorativa. (Conf 3880/84, mass n 435821; (Conf 4482/83, mass n 429369).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)