Sez. L, Sentenza n. 3846 del 24/02/2005 (Rv. 579480 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Prove documentali sull'esistenza del credito - Produzione anche in appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore dell'INPS, per contributi e somme aggiuntive in base all'attestato scritto del direttore della sede provinciale, possono essere prodotti dall'istituto opposto eventuali altri documenti, atti a provare l'esistenza del credito azionato. Ciò anche in appello (purchè non sia stata dichiarata decadenza), trattandosi di cd. prove precostituite. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che legittimamente era stata consentita la produzione in primo grado di note di rettifica dei dati esposti dal contribuente nelle sue denunce mensili, la cui mancata notifica, prima della richiesta di decreto ingiuntivo, non incidendo sulla esistenza del credito, poteva al più influire soltanto sulla regolazione delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)