Sez. L, Sentenza n. 1359 del 04/02/1993 (Rv. 480675 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere | Prove documentali - Produzione sino all'udienza di discussione ed in appello - Ammissibilità.
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Nel rito del lavoro, i documenti, quali prove precostituite, possono essere prodotti fino all'udienza di discussione ed anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 cod. proc. civ., applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)