Sez. 6, Sentenza n. 31281 del 06/05/2009 Cc. (dep. 29/07/2009) Rv. 244680 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Potere discrezionale della polizia giudiziaria - Motivazione dell'esercizio del potere - Modalità.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)