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Sez. 3, Sentenza n. 35304 del 11/05/2016 Cc. (dep. 23/08/2016) Rv. 267999 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Potere discrezionale della polizia giudiziaria - Motivazione dell'esercizio del potere - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267999-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO

In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)