Sez. 1, Sentenza n. 38019 del 12/05/2004 Ud. (dep. 27/09/2004) Rv. 229734 - 01
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FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6 cod. pen., è sufficiente che un frammento dell'iter criminoso si sia verificato in Italia, purchè risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'omicidio è stato commesso all'estero allorchè l'arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l'obiettivo criminoso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)