Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 05/06/1985 (Rv. 441016 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - MEDIANTE AFFISSIONE - CONDIZIONI - ERRONEITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - MEDIANTE AFFISSIONE - CONDIZIONI - ERRONEITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
La notifica per affissione ex art. 143 cod. proc. civ. postula lo stato di "non conoscenza" (da intendersi in senso soggettivo) della parte e dell'ufficiale giudiziario circa l'effettiva residenza, dimora o domicilio del notificando, nonostante le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, onde non rilevano né l'indagine sulla diligenza di altri soggetti (l'ufficiale di Anagrafe) né eventuali certificazioni, ancorché veridiche, diverse da quelle rilasciate all'ufficiale giudiziario, non essendo quest'ultimo tenuto alla diretta lettura dei registri anagrafici. Non esclude, pertanto, la validità della notifica a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. l'eventuale inesatta informazione che l'ufficiale giudiziario abbia ricevuto circa la non iscrizione del notificando nei registri di popolazione del comune. (V 1022/84, mass n 422798; (V 5753/78, mass n 395555; (V 353/77, mass n 383896; (V 2376/75, mass n 376233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)