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Sez. 1, Sentenza n. 6574 del 11/11/1986 (Rv. 448719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA RICERCA DEL NUOVO RECAPITO DELL'INTIMATO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA RICERCA DEL NUOVO RECAPITO DELL'INTIMATO - NULLITÀ.*

Il ricorso alla notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili può considerarsi rituale soltanto se il notificante dimostri che, nonostante l'impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza del destinatario dell'atto, con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario deve svolgere tutte le ricerche che la situazione impone dandone atto nella sua relazione. Pertanto, la notificazione eseguita a norma del citato art. 143 sulla base del semplice riscontro del trasferimento dell'intimato, non seguita da alcuna ricerca anagrafica o da documentate richieste di informazioni negative in ordine al nuovo recapito, è affetta da nullità. (V 3349/85, mass n 441016; (V 2334/85, mass n 440203; (V 993/85, mass n 439143; (V 5288/83, mass n 430186; (Conf 4806/82, mass n 422798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)