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Sez. 3, Sentenza n. 4806 del 03/09/1982 (Rv. 422798 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - DISCIPLINA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422798-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - DISCIPLINA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il ricorso alla notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili può considerarsi rituale soltanto se il notificante dimostri che, nonostante l'impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza del destinatario dell'atto, con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario deve svolgere tutte le ricerche che la situazione impone dandone atto nella sua relazione. Pertanto, la notificazione eseguita a norma del citato art. 143 sulla base del semplice riscontro del trasferimento dell'intimato, non seguita da alcuna ricerca anagrafica o da documentate richieste di informazioni negative in ordine al nuovo recapito, è affetta da nullità. (V 937/81, mass n 411462, sulla prima parte; (V 4333/80, mass n 408200, sulla prima parte; (V 860/81, mass n 411353, sulla seconda parte; (V 661/80, mass n 404079, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)