Sez. U, Sentenza n. 4675 del 20/07/1981 (Rv. 415384 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA - ONERE - ACCOLLO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'OBBLIGATO - NULLITA - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE - ONERE - TRASFERIMENTO AD ALTRI DA PARTE DEL VENDITORE - VALIDITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA - ONERE - ACCOLLO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'OBBLIGATO - NULLITA - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE - ONERE - TRASFERIMENTO AD ALTRI DA PARTE DEL VENDITORE - VALIDITA.*
La sanzione di nullita prevista dall'art 40 della legge 5 marzo 1963 n 246 (istitutiva di un'imposta sulle aree fabbricabili) colpisce unicamente il patto con il quale soggetti diversi dallo obbligato si accollino l'Onere del contributo di miglioria specifica, ma non anche quello con cui il venditore trasferisca ad altri l'Onere dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. (Conf 1398/79, mass n 397700; (contra 4181/74, mass n 372831).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)