Sez. 2, Sentenza n. 5203 del 28/07/1983 (Rv. 430073 - 01)
TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA - PATTO DI TRASLAZIONE D'IMPOSTA - NULLITÀ - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA - PATTO DI TRASLAZIONE D'IMPOSTA - NULLITÀ - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il divieto del patto di traslazione d'imposta dettato dall'art. 40 della legge 5 marzo 1963 n. 246 (istitutiva di un'imposta sulle aree fabbricabili) in materia di contributo di miglioria specifica non può essere esteso al patto traslativo dell'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili, disciplinata in altro titolo della stessa legge. (Conf 4675/81, mass n 415384; (Conf 1398/79, mass n 397700; (contra 4181/74, mass n 372831).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)