Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 06/03/1979 (Rv. 397700 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - PATTI TRASLATIVI DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE DELLE AREE FABBRICABILI - NULLITA EX ART 40 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI - PATTI TRASLATIVI DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE DELLE AREE FABBRICABILI - NULLITA EX ART 40 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - ESCLUSIONE.*
La nullita del patto di traslazione d'imposta, prevista dall'art 40 legge 5 marzo 1963 n 246 - che, collocato a conclusione del titolo secondo, esclusivamente dedicato alla disciplina del contributo di miglioria, dichiara nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica ogni patto tendente a trasferire ad altri che non siano soggetti dell'imposta, l'Onere da essa derivante - colpisce unicamente le convenzioni relative all'accollo, da parte di soggetti diversi dall'obbligato, dell'Onere del contributo di miglioria specifica, mentre la sanzione di nullita non puo estendersi anche ai patti traslativi dell'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili. (contra 4181/74, mass n 372831).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)