Sez. L, Sentenza n. 17917 del 14/12/2002 (Rv. 559255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - Comunicazione preventiva o contestuale - Obbligo del datore di lavoro al fine di escludere la definitività dell'assegnazione - Sussistenza - Esclusione - Previsione di simile obbligo da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 29 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario, in mancanza di una prescrizione in tal senso nell'art. 2103 cod. civ., che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o almeno in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori, ben potendo, tuttavia, la contrattazione collettiva prevedere un tale regime rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una tale previsione da parte dell'art. 29 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)