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Sez. L, Sentenza n. 646 del 23/01/1999 (Rv. 522579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto - Prescrizione da parte dell'art. 2103 cod. civ. dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare, contestualmente all'assegnazione alle mansioni superiori, il nominativo del dipendente sostituito e i motivi della sostituzione al fine di escludere la definitività dell'assegnazione stessa - Sussistenza - Esclusione - Previsione di simile prescrizione da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 41 del c.c.n.l. 5 febbraio 1988 per i dipendenti delle FF.SS.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In materia di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore l'art.2103 cod.civ. non prescrive che perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione suddetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione. Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere tale regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.(Nella specie la S.C.ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di interpretare in tal senso l'art.41 del CCNL 5 febbraio 1988 applicabile ai dipendenti delle FF.SS.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)