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Sez. L, Sentenza n. 7126 del 23/03/2007 (Rv. 596149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto - Prescrizione da parte dell'art. 2103 cod. civ. dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare, contestualmente all'assegnazione delle mansioni superiori, il nominativo del dipendente sostituito e i motivi della sostituzione al fine di escludere la definitività dell'assegnazione stessa - Sussistenza - Esclusione - Previsione di simile prescrizione da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 29 del c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle FF.SS. .
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore l'art. 2103 cod. civ. non prescrive che perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stato ritenuto che l'art. 29 del c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle FF.SS. non prevedeva più, rispetto alla differente formulazione della norma analoga posta dal c.c.n.l. precedente, che il diritto del lavoratore al superiore inquadramento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. anche in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto sorgesse in conseguenza della violazione degli obblighi procedimentali circa la comunicazione del nominativo del dipendente sostituito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)