Sez. L, Sentenza n. 11280 del 14/11/1997 (Rv. 509895 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - Mancata comunicazione preventiva di tale causale - Conseguenze - Acquisizione del diritto alla qualifica superiore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario, mancando nell'art. 2103 cod. civ. una prescrizione in tal senso, che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o almeno in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)