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Sez. 1, Sentenza n. 1601 del 07/04/1978 (Rv. 391002 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO PER SIMULAZIONE DEL FURTO - AZIONE CIVILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNIZZO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391002-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO PER SIMULAZIONE DEL FURTO - AZIONE CIVILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNIZZO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nell'Assicurazione contro il furto, la pendenza del processo penale nei confronti dell'assicurato, imputato di simulazione del furto per il quale dovrebbe essere indennizzato, non costituisce ostacolo all'Esercizio dell'Azione civile contro la societa assicuratrice per il conseguimento dell'indennizzo e, percio, non sospende il corso della prescrizione annuale di cui all'art 2952 cod civ. ne consegue che, ove l'assicurato sia rimasto inattivo fino all'esito del giudizio penale, e questo sia sopraggiunto quando gia era decorso il termine anzidetto, il diritto all'indennizzo deve ritenersi prescritto. (Conf 753/76, mass n 379407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)