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Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 20/11/1985 (Rv. 442906 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - SOSPENSIONE IN RELAZIONE ALLA PENDENZA DEL PROCESSO PENALE PER FATTI RILEVANTI SUL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442906-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - SOSPENSIONE IN RELAZIONE ALLA PENDENZA DEL PROCESSO PENALE PER FATTI RILEVANTI SUL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato all'indennizzo, la quale decorre dalla data del verificarsi del sinistro (che segna il momento in cui il diritto stesso sorge e può essere esercitato), non può subire sospensione in relazione alla pendenza di processo penale, ancorché su fatti che spieghino Rilevanza sul rapporto assicurativo, (nella specie, simulazione di reato e tentata truffa in danno dello assicuratore), tenuto conto che tale situazione non rientra fra le tassative ipotesi di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e che ciò manifestamente non implica un contrasto di dette norme con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, non verificandosi alcuna interferenza sulla possibilità di tutela in giudizio di quel diritto. (V 1601/78, mass n 391002; (V 753/76, mass n 379407).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)