Sez. L, Sentenza n. 12821 del 03/09/2002 (Rv. 557239 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Divieto dei patti contrari ex art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla contrattazione collettiva - Nuovo contratto collettivo prevedente il riclassamento del personale con riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni - Ammissibilità - Salvezza della tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore - Attribuzione di nuova qualifica al lavoratore con mansioni immutate - Legittimità - Assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità del lavoratore - Illegittimità - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento.(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'area di base di due dipendenti dell'Ente Poste Italiane, provenienti dalla IV categoria, già inquadrati dal c.c.n.l. nell'area operativa, a causa della loro inidoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni rientranti nella predetta area operativa.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)