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Sez. L, Sentenza n. 3587 del 03/06/1981 (Rv. 414198 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414198-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nella legislazione infortunistica, la espressione 'occasione di lavorò, non deve essere intesa in senso lato si da potere comprendere in essa qualsiasi evento, che abbia un collegamento meramente marginale indiretto con l'attivita del prestatore d'opera oppure un semplice rapporto cronologico o topografico con il lavoro, occorrendo invece che lavoro e sinistro siano collegati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che il rischio e l'evento dipendano da un atto intrinseco di lavoro o di un servizio connessi alle finalita dell'impresa in quanto la legge tutela il prestatore d'opera dal rischio specifico ed anche generico aggravato, che incontra fra le condizioni in cui si svolge il lavoro. (Conf 2430/74, mass n 370829).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)