Sez. U, Ordinanza n. 12198 del 13/08/2002 (Rv. 556926 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Regione Sicilia - Controversie in materia di pubblici servizi - Autorità giurisdizionale competente - Individuazione - Criteri - Legge 205/2000 - Possibile efficacia retroattiva (Corte cost. ordinanza n. 123/2002) - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 1034/1971 e della legge 2248/1865 all. E, la controversia in materia di contributi e finanziamenti erogabili dalla P.A. (nella specie, dall'assessorato al lavoro della regione Sicilia in favore dell'Enfap, quale organizzatore di corsi di formazione promossi dallo stesso assessorato regionale), avendo la situazione soggettiva del concessionario (il quale pretenda, come nella specie, l'erogazione delle somme stanziate in suo favore nonostante l'opposizione dell'ente, che lamenti come le spese sopportate abbiano superato i limiti del finanziamento accordato) consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, tale restando il criterio di individuazione della competente autorità giurisdizionale anche per le domande riconducibili nell'ambito di applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 - nel testo modificato dall'art. 1 della legge 205/2000 - ma proposte dinanzi al giudice ordinario prima dell'entrata in vigore di tale legge. Lo scrutinio circa l'esistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tali controversie deve, difatti, essere operata alla stregua del combinato disposto degli artt. 33 e 45.18 del citato decreto n.80 quale risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme, e cioè alla stregua dei criteri di riparto di giurisdizione in precedenza vigenti (fatta eccezione per le controversie sui diritti patrimoniali consequenziali), attesa la non retroattività della legge 205/2000, da ribadirsi anche dopo l'invito della Corte costituzionale (ordinanza n. 123 del 2002) a considerare la possibilità di una diversa opzione interpretativa, desumibile da aspetti inerenti alla tecnica di redazione dell'art. 7 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)