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Sez. 1, Sentenza n. 45470 del 25/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 233378 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia di sentenza nei confronti di un imputato - Successiva adozione di altra decisione nei riguardi del medesimo imputato per altro fatto-reato - Valutazione nei due processi delle stesse chiamate in correità - Ricusabilità del giudice nel secondo processo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233378-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della funzione "pregiudicante" nell'attività dei giudici ricusati, che avevano partecipato al Collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)