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Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017 Cc. (dep. 15/03/2018) Rv. 272845 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Pregressa trattazione di procedimento probatoriamente connesso contro soggetti diversi dal ricusante e per fatti differenti - Ricusabilità del giudice nel secondo processo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272845-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)