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Sez. 6, Sentenza n. 14 del 18/09/2013 Cc. (dep. 02/01/2014) Rv. 258449 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia di sentenza nei confronti di un medesimo imputato in un processo probatoriamente connesso a quello da trattare - Ricusabilità del giudice nel secondo processo - Esclusione - Ragioni - Natura delle norme che prevedono le cause di ricusazione.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258449-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)